27/03/2015
SPECIALE NR 35 /2014
SBLOCCA ITALIA
-PARTE QUINTA –SESTA
DL 12.9.2014 n. 133 convertito nella legge 11/11/2014 n. 164 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11/11/2014
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 denominato “Sblocca Italia “ ( allegati: legge di conversione e Decreto Legge).
Il provvedimento è entrato in vigore il 12 novembre
Stante le numerose novità esse verranno suddivise come di seguito:
Parte Prima (art 21 )
Aggiornamento inviato Investimenti in abitazioni da concedere in locazione
in data 21 c.m Deduzione del 20% del prezzo di acquisto o
delle spese di costruzione
Parte Seconda ( art 18)
Aggiornamento inviato Grandi locazioni di immobili ad uso non abitativo:
in data 24 novembre u.s. liberi da vincoli di durata rinnovo e recesso
Parte terza (art 19)
Aggiornamento inviato Accordo di riduzione del canone di locazione:
in data 25 novembre u.s. esenzione da imposte di registro e di bollo
Parte quarta ( art 23)
Aggiornamento inviato Rent to buy: un nuovo contratto
il 4 c.m.
Parte quinta ( art 17) Semplificazione in edilizia
Parte sesta ( art 17 bis) Regolamento Unico edilizio
Parte settima Varie
PARTE QUINTA – SESTA
Semplificazioni in edilizia e Regolamento Unico Edilizio
Nel testo di legge in rassegna vi sono le nuove disposizioni in materia di edilizia con la modifica di alcuni degli articoli del TESTO UNICO DELL’EDILIZIA ( DPR 380/2001) e dell’articolo 28 della Legge Nazionale dell’Urbanistica (LUN) n. 1150 del 17/08/1942.
Di seguito quelle più significative :
1)UNA NUOVA DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il TU dell’edilizia all’articolo 3 definisce gli INTERVENTI EDILIZI, distinguendoli in
a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
b) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
c) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
d) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
e) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
f) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Tra tali interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono ora anche compresi i frazionamenti ed accorpamenti delle unità immobiliari.
Le limitazioni relative al mantenimento dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, imposte precedentemente alla manutenzione straordinaria (che riguarda opere e modifiche necessarie alla rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici) riguardano ora SOLO la volumetria complessiva dell’edificio, che deve rimanere la stessa.
2)INTRODUZIONE DEGLI «INTERVENTI DI CONSERVAZIONE»
Al TU dell’edilizia , dopo l’articolo 3 che definisce gli INTERVENTI EDILIZI, viene introdotto un nuovo articolo che definisce una nuova fattispecie di intervento definito di «conservazione»
L’art. 3 bis del T.U. dell’Edilizia stabilisce che gli strumenti urbanistici individuino gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione.
L’amministrazione può favorire, nel pubblico interesse e in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superfice coperta.
Nelle more dell’applicazione, il proprietario non può demolire e ricostruire i manufatti esistenti ad esclusione di improrogabili ragioni statiche o igienico sanitarie
3) I REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI
l TU dell’edilizia all’articolo 4 definisce quali siano i contenuti dei REGOLAMENENTI EDILIZI COMUNALI.
L’art. 4 del T.U. dell’Edilizia, in questa nuova formulazione, prevede la conclusione, in sede di Conferenza Unificata, di accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo.
Tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, concernenti la tutela della concorrenza, i diritti sociali e civili.
Il regolamento deve indicare le esigenze prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico.
4)ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Il TU dell’edilizia all’articolo 6 detta disposizioni per l’attività edilizia “libera” distinguendo interventi attuabili senza alcun titolo abilitativo e quelli attuabili previa comunicazione - anche per via telematica - dell’inizio dei lavori (CIL).
L’art. 6, comma 2, lett. a) del T.U., come modificato, ammette l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria – che non interessino parti strutturali dell’edificio o anche comportanti l’aumento del numero dell’unità immobiliari e l’incremento dei parametri urbanistici – con una semplice comunicazione di inizio lavori, asseverata da un tecnico abilitato.
L’esecuzione degli interventi in mancanza di comunicazione (asseverata ove necessario) comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a Euro 1.000,00.
La comunicazione di inizio lavori sarà valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale e verrà automaticamente trasmessa dal Comune all’Agenzia delle Entrate, a condizione che venga integrata con comunicazione di fine lavori.
5)ATTIVITA’ EDILIZIA SUBORDINATA A PERMESSO DI COSTRUIRIE
Il TU dell’edilizia all’articolo 10 elenca gli interventi edilizi subordinati al rilascio del Permesso di Costruire:
1) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
2) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
3) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Il legislatore prevede che siano soggetti al rilascio del permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo, in tutto o in parte, diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici e dei prospetti (restano comunque invariate le precedenti previsioni relative a immobili compresi in zona A e sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali).
6)PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI
l TU dell’edilizia all’articolo 14 definisce i casi di utilizzo del permesso di costruire in deroga.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici può essere rilasciato per:
1) EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
2) LA DEROGA PUO’ RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE I LIMITI DI DENSITA’ EDILIZIA DI ALTEZZA DEI FABBRICATI E DI DISTANZA DEI FABBRICATI FERMO RESTANDO IN OGNI CASO LE DISPOSIZIONI DEL DM 1444/1968.
Vengono ampliate le ipotesi di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, introducendo all’art. 14 T.U. , la possibilità che lo stesso riguardi anche la deroga alle destinazioni d’uso, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica (anche in aree industriali dismesse), previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico
7)EFFICACIA TEMPORALE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DECADENZA
l TU dell’edilizia all’articolo 16 definisce la durata temporale del permesso di costruire e la decadenza del titolo.
Nello specifico vengono definiti:
1) I TERMINI PER L’INIZIO DEI LAVORI DAL RILASCIO DEL TITOLO
2) I TERMINI ENTRO I QUALI L’OPERA DEVE ESSERE ULTIMATA
3) I CASI DI PROROGA
4) I CASI DI DECADENZA.
Il Decreto ha disposto un ampliamento delle fattispecie per le quali è possibile conseguire la proroga per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, consentendola ora anche in caso di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori che non possano avere inizio o essere conclusi per iniziative della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria, rivelatesi poi infondate.
8)IL CONTRIBUTO PER
Pisa
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