27/03/2015
SPECIALE NR 35 /2014
SBLOCCA ITALIA
-PARTE–SETTIMA
DL 12.9.2014 n. 133 convertito nella legge 11/11/2014 n. 164 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11/11/2014
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 denominato “Sblocca Italia “ ( allegati: legge di conversione e Decreto Legge).
Il provvedimento è entrato in vigore il 12 novembre
Stante le numerose novità esse verranno suddivise come di seguito:
Parte Prima (art 21 ) Investimenti in abitazioni da concedere in locazione
Aggiornamento inviato Deduzione del 20% del prezzo di acquisto o
in data 21 c.m delle spese di costruzione
Parte Seconda ( art 18) Grandi locazioni di immobili ad uso non abitativo:
Aggiornamento inviato liberi da vincoli di durata rinnovo e recesso
in data 24 novembre u.s.
Parte terza (art 19) Accordo di riduzione del canone di locazione:
Aggiornamento inviato esenzione da imposte di registro e di bollo
in data 25 novembre u.s.
Parte quarta ( art 23)
Aggiornamento inviato Rent to buy: un nuovo contratto
il 4 c.m.
Parte quinta ( art 17) Semplificazione in edilizia
Parte sesta ( art 17 bis) Regolamento Unico edilizio
Parte settima Varie
PARTE SETTIMA
Di seguito le ultime note di aggiornamento in tema, a conclusione delle novità contenute nel disposto normativo :
Riqualificazione degli esercizi alberghieri
Condhotel (articolo 31)
Lo Sblocca Italia recupera le misure per la promozione dei "condhotel", vale a dire le strutture ricettive che uniscono il servizio degli alberghi alla tipologia degli alloggi residenziali, già previste nel decreto Competitività ma poi cancellate. Un Dpcm definirà le condizioni di esercizio delle strutture.
L’emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare le condizioni di esercizio dei “condo hotel”, ovvero gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, di gestione unitaria, e composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse.
Nel D.P.C.M. saranno stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi su alberghi esistenti e, seppure limitatamente, alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.
Rilancio settore immobiliare- SIIQ (articolo 20)
Confermate le misure di snellimento normativi e incentivi fiscali per le le Siiq.(vedasi approfondimento in calce alla presente tabella)
Decoro urbano (articolo 24)
Per incentivare piccoli interventi di riqualificazione urbana i Comuni possono concedere l'esonero dai tributi locali (per un periodo limitato di tempo) a cittadini singoli e associati (individuati in relazione al territorio da riqualificare) che abbiano presentato un progetto di manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze o strade e «in genere la valorizzazione di un limitata zona del territorio urbano o extraurbano».
Patrimonio culturale: semplificazioni (art. 25)
Prevista, con il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, anche la definizione delle "tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio…".
Con modifica all'articolo 14 comma 9 del Codice si stabilisce che per i pareri paesaggistici "decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione", "fermo restando – si è aggiunto nel nuovo testo - il divieto di derogare ai vincoli paesaggistico-culturali".
Valorizzazione immobili demaniali inutilizzati (art. 26)
Per velocizzare e sbloccare gli interventi di riutilizzo di immobili demaniali inutilizzati (edifici o aree) si stabilisce che l'accordo di programma tra Ministero interessato e Comune "costituisce variante urbanistica". Saranno però le Regioni a dover fissare entro 180 giorni dalla legge di conversione, le norme per "le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 3".
Bonifiche (articolo 34)
La novità più importante di questo articolo prevede la possibilità di effettuare lavori su aree da bonificare. In dettaglio, nei siti inquinati, nei quali non sono ancora in corso attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di manutenzione di impianti e infrastrutture, oltre a infrastrutture di pubblico interesse. Ma solo a condizione che questi interventi siano realizzati senza pregiudicare il completamento o la futura esecuzione delle bonifiche e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori. Nell'ultima versione del testo compare anche una modifica pesante al Codice appalti. A sorpresa, e nonostante le intenzioni del Governo di limitare il ricorso a questa pratica, è stato ampliato l'elenco delle ipotesi che danno luogo a variante in corso d'opera, aggiungendo anche il caso di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, ai sensi del Codice ambiente (Dlgs n. 152/2006). Ma non solo. In questi casi i direttori dei lavori potranno disporre di un margine molto alto per definire le questioni di dettaglio che si presenteranno in cantiere: gli interventi in corso d'opera di importo non superiore al 20% non saranno considerati varianti. Solitamente questo limite è pari alla metà.
L’articolo 22 comma 1, al fine di agevolare l’accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici agli incentivi del Conto termico, stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dello sviluppo, il meccanismo dovrà essere rivisto "secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ….". Il comma 2 del medesimo articolo 22 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo effettui il monitoraggio del Conto termico aggiornato secondo i criteri definiti dal comma 1, adottando se necessario entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo "in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni Parlamentari."
L’articolo 22-bis stabilisce che le disposizioni sulla rimodulazione/riduzione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici (cosiddetto "spalma incentivi") sopra i 200 kW non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data del 21 agosto 2014 (entrata in vigore della legge 116/2014 di conversione del Dl 91/2014),
Con una modifica all'articolo 2, comma 2, del Dlgs 102/2014, l’articolo 39-bis introduce una nuova definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. Per essere definito "efficiente", un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento deve usare, in alternativa, almeno:
- il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il 50 per cento di calore di scarto;
- il 75 per cento di calore cogenerato;
- il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
APPROFONDIMENTI: NOVITA' IN MATERIA DI SIIQ NE
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