27/03/2015
SPECIALE NR 37 /2014
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) G. U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99
La legge di stabilità 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre. Ora, dunque è tutto pronto per la sua entrata in vigore confermata per il primo gennaio 2015.
Di seguito alcune delle novità più significative:
Eco-bonus e ristrutturazioni edilizie
Prorogate di un anno (2015) le aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50%, che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%).
Estese alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all’adozione di misure antisismiche.
Più in dettaglio, la detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per:
- l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
- l’acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro;
- gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Inoltre, si estende da 6 a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).
Viene elevata dal 4% all’8% la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.
Cuneo fiscale
Si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Viene, però, eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014.
Tali misure agevolative sono estese anche al lavoro agricolo a tempo determinato, con specifiche modalità. In particolare, l’integrale deducibilità del costo del lavoro eccedente le vigenti deduzioni è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale, previa autorizzazione della (commissione europea.
Inoltre, si introduce un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Evasione fiscale
Autorizzazione all'Agenzia delle Entrate all'utilizzazione totale delle banche dati ai fini della lotta all'evasione fiscale. Nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017.
Hotel
Per alberghi e bed&breakfast che investiranno nella digitalizzazione wi-fi (con velocità di almeno 1 Mb/s in download) viene previsto uno specifico incentivo fiscale.
Imu-Tasi
Bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l'iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille. ). In pratica, la proroga al 2016 degli aumenti delle aliquote Imu e Tasi previsti dalla legge di stabilità dello scorso anno. Il tutto in attesa che venga istituita la nuova tassa comunale unica (local tax).
Mobili
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10mila euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia.
Regime dei minimi
Dal primo gennaio 2015, coloro che rientrino in un reddito tra 15mila e 40mila euro, potranno usufruire della nuova aliquota del 15% in base alla rendita variabile stimata tra 40 e 86%. In entrambi i casi, reddito e rendita, il tetto massimo per ogni categoria professionale è definito proprio dalla stessa legge di stabilità negli allegati al testo.
Di fatto quindi il nuovo regime a forfait sarà variabile da attività ad attività e prevederà un'imposta del 15% da calcolare, in base all'attività, non più sulla differenza ricavi/costi ma in base ad uno specifico coefficiente (per i professionisti sarà ad esempio del 78%). Anche le soglie di fatturato saranno variabili in base all'attività e andranno da un minimo di 15mila euro per i professionisti ad un massimo di 40mila euro per ristoratori e albergatori.
Importo massimo di 5mila euro di spese per collaboratori e dipendenti, esenzione IVA (tranne alcune eccezioni) e limite a 20mila euro per i beni strumentali. Sparisce il livello minimo imponibile per i contributi previdenziali che saranno calcolati unicamente in percentuale (variabile da attività ad attività) sul reddito.
Rendita catastale immobili ad uso produttivo
Introdotte disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare - in coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria - sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.
Inoltre, ai fini dell'applicazione di tali norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/T/2012.
Proroga imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni
Riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate.
Si consente in particolare di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.
Inoltre, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015. Tale aliquota è innalzata dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate.
Rapporto fisco-contribuente e ravvedimento operoso
Previsto un gruppo di norme volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali. In particolare sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata.
Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l’adempimento tribu
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