31/03/2015
SPECIALE NR 4/2015
· Modello unico in edilizia: dal 16 febbraio la comunicazione di inizio lavori (cil) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (cila) standardizzati in tutte le Regioni
· Le linee guida generali Inail per la bonifica dall’amianto: il rilascio della certificazione
· Comunicazione annuale dati Iva 2015 invio entro il 2 marzo: la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 L. 190/2014) ha previsto l'abrogazione di tale adempimento a decorrere dal 2016
· Comunicazione movimenti conti correnti all’Anagrafe rapporti finanziari ( provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015)
· La certificazione unica dal 2015 :nuovi adempimenti per i sostituti d’imposta
· Certificazione unica: non si applicano le sanzioni per ritardi sui redditi degli autonomi ( comunicato Agenzia delle Entrate)
· Incentivi per assunzioni a tempo indeterminato ( legge di stabilità 2015)
· Formule per la redazione degli atti dello stato civile relative agli adempimenti in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio( artt. 6 e 12 della l. n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014 c.d. decreto giustizia)
Modello unico in edilizia: dal 16 febbraio la comunicazione di inizio lavori (cil) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (cila) standardizzati in tutte le regioni
La comunicazione di inizio lavori (cil) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (cila) da un tecnico abilitato sono due tra le istanze più comuni per intraprendere lavori in casa. L'obiettivo dell'articolo 24 del decreto di riforma della pubblica amministrazione ( legge 114/2014) è quello di ordinare i diversi permessi cil e cila necessari per avviare i lavori di manutenzione e ristrutturazione, adeguandoli ad un unico standard a composizione variabile
Situazione delle Regioni
Il termine assegnato alle Regioni per adattare i propri moduli per i piccoli lavori (Cil e Cila) al fac-simile unico nazionale è scaduto il 16 c.m.
Si chiude così lo step del processo di semplificazione avviato già a giugno dell’anno scorso con la prima intesa Stato-Regioni sui modelli standard che riguardava il permesso di costruire e la scia in edilizia .
Si ricorda che :
-la comunicazione di inizio attività (cil) si presenta per le opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni), per le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, per l’istallazione di pannelli solari e per la realizzazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
-la comunicazione di inizio attività asseverata (cila) servirà per manutenzioni straordinarie, che non intervengono sulle parti strutturali degli edifici, compresi frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari senza cambio di destinazione d’uso e volumetria e per tutte le modifiche interne sui fabbricati a esercizio d’impresa
Accedendo al sito del ministero http://www.funzionepubblica.gov.it/34626.aspx sono scaricabili i moduli Cil e Cia standardizzati
Le linee guida generali Inail per la bonifica dall’amianto: il rilascio della certificazione
L’INAIL ha diramato le linee guida da adottare nei siti di interesse nazionale (SIN) durante le attività di bonifica da amianto.
Certificazione:
Al termine dei singoli interventi di bonifica, dovrà essere rilasciata da parte della Provincia certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza permanente per ogni singolo lotto sulla base di accertamenti:
- tecnici della ASL competente per territorio;
- degli interventi ambientali eseguiti, emessi dalla ARPA competente per territorio.
Inoltre, al termine di tutti gli interventi di bonifica ricompresi nel sito perimetrato, dovrà essere rilasciata da parte della Provincia congiuntamente con ASL, ARPA ed INAIL una certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza permanente per l’intero sito ai sensi del testo unico ambientale.
Comunicazione movimenti conti correnti all’Anagrafe rapporti finanziari ( provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015)
La comunicazione dei movimenti dei conti correnti bancari e postali all’Anagrafe dei rapporti finanziari servira’ all’Agenzia non solo per stilare la lista dei contribuenti da sottoporre a controllo, ma anche per stabilire la lista dei soggetti a rischio di evasione.
Tutti i movimenti dei conti correnti bancari relativi agli anni 2013 e 2014 dovranno essere comunicati all’Anagrafe dei rapporti finanziari rispettivamente per ciascun anno entro il 2 marzo 2015 ed entro il 29 maggio 2015.
A stabilirlo è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che utilizzerà i dati oltre che per selezionare le posizioni dei contribuenti da sottoporre a verifica, anche per stilare la lista dei contribuenti a rischio di evasione, accessibile solo al Fisco. I dati saranno anche incrociati con quanto dichiarato nella compilazione dell’Isee.
Comunicazione annuale dati Iva 2015: invio entro il 2 marzo: la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 L. 190/2014) ha previsto l'abrogazione di tale adempimento a decorrere dal 2016
Entro fine febbraio di ciascun anno, i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, sono tenuti ad inviare la comunicazione dei dati Iva entro il 2.3.2015
Abrogazione dal 2016
Il 2015 sarà l'ultimo anno per la comunicazione dei dati Iva in quanto la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 L. 190/2014) ha previsto l'abrogazione di tale adempimento a decorrere dal 2016 e ha introdotto l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio.
Per capire la logica della modifica effettuata dal legislatore occorre ricordare che, attualmente, la dichiarazione Iva può essere presentata con l'Unico (c.d. dichiarazione unificata) oppure autonomamente entro febbraio.
Esoneri
Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
I contribuenti che nel 2014:
hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72.
I produttori agricoli che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2014 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
gli organi e le amministrazioni dello Stato;
i comuni;
i consorzi tra enti locali;
le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
le comunità montane;
le province e le regioni;
gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
Le persone fisiche che nel 2014 hanno avuto un volume d’affari = 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l'esonero dal
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